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aresti43 New


Registrato: Jan 15, 2008 Messaggi: 2
Di dove sono: Sardegna Oristano (OR)
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Ciao mi chiamo luigi sono il padre di una quattordicenne diabetica che a seguito dell'ennesima visita di revisione medica si è vista negare l'indennita di frequenza, della quale ne usufruiva dal 1999.
Premesso che la ragazza frequenta regolarmente (come previsto dalla legge ) la scuola pubblica.
Si puo fare ricorso alla decisione della commissione medica, precisando che nella commissione non era presente la figura del medico specialista in diabetologia. |
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Paola Staff: Moderatore


Registrato: Oct 05, 2003 Messaggi: 2727
Di dove sono: Veneto Padova (PD)

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Ciao Luigi,
da quanto mi sono informata, per legge, nella Commissione non vi è il medico specialista in diabetologia, a meno che non si tratta di Commissione Medica patenti per il rinnovo della patente del diabetico, allora lì la norma lo scpecifica. Però è possibile farsi accompagnare da un medico di fiducia.
Ti sei informato presso il patronato lavoratori della tua zona?
Sono uffici pubblici che seguono le pratiche per richieste d'invalidità civile, Legge 104/92, collocamento mirato Legge 68/89, ecc., e hanno anche il medico per eventuali ricorsi... almeno è così qui a Padova.
Cmq, entro sei mesi dal ricevimento del verbale di visita è possibile fare ricorso in giudizio contro la decisione. Fare ricorso allunga i tempi ma questo è ininfluente visto che le prestazioni, una volta approvate, partono dalla data di presentazione della domanda e non da quella di concessione.
Le cause di questo tipo sono risolte in maniera abbastanza veloce e consistono sostanzialmente in una visita (questa volta un po' più accurata) da parte di un medico nominato dal giudice. Il referto di questa visita orienta quasi sempre le decisioni del Giudice.
Di seguito ti metto altre informazioni seprando che possano essere di aiuto a te e ad altri genitori.. ciao
La Commissione Medica di prima istanza è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro (L.295/90).
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Le Commissioni Mediche cui competono l'accertamento dell'handicap ex L.104/92 e gli adempimenti in tema di collocamento mirato ex L.68/99 e DPCM 13.01.00, sono integrate, ai sensi dell'art. 4 della L.104/92 da un operatore sociale e da una medico esperto nei casi da esaminare in servizio presso la ASL.
Revisione
In caso di patologie ritenute modificabili nel tempo, la Commissione Medica ha facoltà di stabilire una data di rivedibilità indicando sul verbale mese ed anno della nuova visita di revisione.
La revisione avviene d'ufficio qualora al riconoscimento della invalidità consegua l'erogazione di benefici economici.
Il ricorso
Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap ex L.104/92, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell'art.42 comma 3 della L.326/2003, è ammessa la sola possibilità di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento del verbale di invalidità. Copia del ricorso deve essere inviata anche all'Ufficio Invalidi civili presso l'ULSS competente territorialmente.
Esistono tre Commissioni a carattere medico-legale che si occupano degli invalidi civili:
a) La Commissione di 1° grado presso le Asl competenti per territorio, alla quale va presentata la domanda volta ad ottenere l'accertamento sanitario per l'invalidità civile, cecità, sordomutismo e/o per l'handicap.
b) La Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile (ora commissione medica di verifica), organo del Ministero del Tesoro, che effettua un controllo sugli accertamenti delle
Commissioni di 1° grado presso la Asl.
c) La Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico-legale avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione presso la Asl o da quella medico-periferica, nonché di verifica.
Guarda anche questa (Su questo forum solo gli utenti registrati possono vedere i links!) Registrati o fai il Login della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 21 gennaio 2005, n. 1268[/url], forse ti può essere utile
"Indennità di accompagnamento - non è richiesta l'incapacità a svolgere tutti gli atti della vita quotidiana - è sufficiente l'incapacità a rendersi conto della portata degli atti che si vanno a compiere e dei modi e tempi in cui debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare o stabilizzare il proprio stato patologico, e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri." |
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