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Rita Super Vip


Registrato: Jul 23, 2003 Messaggi: 4254
Di dove sono: Veneto Verona (VR)

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La legge n. 188/2007 ha introdotto l'obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l'utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni, pena la nullità dell'atto di risoluzione, per le seguenti categorie di rapporti di lavoro:
lavoro subordinato (articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico);
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato;
titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. “mini co.co.co.”);
associazione in partecipazione, (art. 2549 e ss. del codice civile, solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali);
soci di cooperative, (articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni).
DIMISSIONI VOLONTARIE
Il provvedimento delle dimissioni volontarie si inserisce nell'attuale quadro normativo quale ulteriore nuova azione di contrasto al lavoro irregolare , ha infatti come primo obiettivo quello di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari".
Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione , diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Le Dimissioni Volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo.
Il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.
(Su questo forum solo gli utenti registrati possono vedere i links!) Registrati o fai il Login Modulo per le Dimissioni Volontarie [/url] (formato .pdf - 130 Kb)
Esempio di modulo di dimissioni volontarie - fac simile non valido ai fini dell'adempimento
La procedura
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1. Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario: Comune, CPI, DPL, DRL)
2. Il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo MDV del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla dimissione
3. Il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg)
4. Il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato
5. Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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