LEA - Livelli Essenziali di Assistenza Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria
I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Definiti con il DPCM 29 novembre 2001, i LEA sono stati oggetto di revisione straordinaria da parte del Governo, che il 23 aprile 2008 ha ridefinito il “paniere” dei servizi e delle prestazioni offerte dal Ssn a tutti i cittadini, per un totale di oltre 5.700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
I nuovi Lea sono stati realizzati in attuazione di quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto sulla salute”, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono integralmente sostitutivi del DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”. Contengono numerose novità rispetto al precedente elenco di prestazioni e servizi erogati dal Ssn, per esempio il nuovo elenco dei presidi, delle protesi e degli ausili e i nuovi elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket.
Le prestazioni incluse nei LEA sono individuate sulla base di principi di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza. Il provvedimento di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (dPCM 29 novembre 2001), emanato sulla base di un accordo Stato-Regioni, elenca le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario, le prestazioni erogabili soltanto secondo specifiche indicazioni cliniche e quelle escluse dai livelli e non erogabili in tale ambito. Le Regioni, inoltre, possono decidere di includere nei LEA ulteriori prestazioni, che vanno a costituire il livello di assistenza regionale.
Le prestazioni totalmente escluse dai LEA, elencate nell'allegato 2A al dPCM, sono le seguenti: - chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- circoncisione rituale maschile;
- medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, osteopatia, ecc.);
- vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
- certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge: certificazioni idoneità alla pratica sportiva agonistica e non (salvo quelle rilasciate dal medico di famiglia per manifestazioni in ambito scolastico), idoneità al servizio civile, idoneità alla guida, idoneità al porto d'armi, idoneità all'impiego, etc.
- prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale:
- esercizio assistito in acqua,
- idromassoterapia,
- ginnastica vascolare in acqua,
- diatermia a onde corte e microonde,
- agopuntura con moxa revulsivante,
- ipertemia NAS,
- massoterapia distrettuale riflessogena,
- pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente,
- elettroterapia antalgica (1),
- ultrasuonoterapia (1),
- trazione scheletrica,
- ionoforesi,
- laserterapia antalgica (1),
- mesoterapia (1),
- fotoferesi terapeutica,
- fotochemioterapia extracorporea, fotoferesi extracorporea.
(1) La l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuoterapia, la laserterapia e la mesoterapia, possono essere incluse nei LEA su disposizione regionale, secondo specifiche indicazioni cliniche.
Le prestazioni erogabili secondo specifiche indicazioni cliniche (età, condizioni di salute, tempo trascorso dalla precedente prestazione, etc.) elencate nell'allegato 2B al dPCM sono le seguenti: - le prestazioni di assistenza odontoiatrica
- la densitometria ossea
- le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale (eccetto quelle dell'allegato 2A)
- la chirurgia refrattiva
Fonti: www.ministerosalute.it
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